Fatturazione elettronica carburanti: ecco i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare n. 8/E chiarisce che, per quanto attiene al contenuto della fattura, tra gli elementi identificati dalla norma come obbligatori non figura la targa (o altro estremo identificato del veicolo), come invece è previsto attualmente per la scheda carburante. Tuttavia tali informazioni, essendo puramente facoltative, potranno essere comunque inserite nei documenti qualora si voglia utilizzarle come ausilio per la tracciabilità della spesa o per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo.

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico anche qualora, oltre al carburante, siano presenti altri beni o servizi. Ad esempio, nel caso in cui un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale e contestualmente faccia eseguire sul mezzo un intervento di manutenzione, la fattura dovrà riportare cumulativamente entrambe le operazioni.

Per ciò che attiene agli strumenti di pagamento, è previsto l’obbligo di effettuarli tramite assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia bancari e postali e strumenti elettronici previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

Infine, la Circolare chiarisce che per i contribuenti in regime dei minimi o in regime forfetario resteranno efficaci le vecchie regole e non ci sarà alcun obbligo in tema di fatturazione tranne il fatto che dovranno dal 2019 provvedere alla conservazione delle fatture elettroniche passive.

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